Il sistri

SIStema di Tracciabilita’ Rifiuti 
DM 17 Dicembre 2009 entrata in vigore 14 Gennaio 2010
Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
Introduzione a SISTRI
Il SISTRI è un sistema volto a combattere l’illegalità nel settore dei rifiuti speciali, per contrastare i comportamenti non conformi alle regole esistenti.

E’ questo il motivo per cui è stato realizzato il SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti, la cui gestione è affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, nell’ottica di controllare in modo più puntuale e con maggior incisività la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera.

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Come funziona il SISTRI
Con il SISTRI, lo Stato intende apportare un cambiamento nel modo di gestire il sistema attuale, passando da un  sistema cartaceo, basato su tre documenti (Formulario, Registro Carico e Scarico e MUD), ad una soluzione tecnologica più avanzata, in grado di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese, per poter dare maggiori garanzie. Il tutto in tempo reale.

I benefici ricadranno anche sulle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà infatti vantaggi, sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra le imprese, con impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

CHI E' OBBLIGATO AD ISCRIVERSI:

Enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI derivanti da:

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

Enti e imprese produttori iniziali di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI che effettuano attività di stoccaggio
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

  • attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
  • attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Trasportatori a titolo professionale di RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale

Gestori di rifiuti pericolosi
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI: si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.;

Operatori del trasporto intermodale
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

Trasportatori in conto proprio di RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.

Enti e Imprese che effettuano la raccolta,il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA;
Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.

CHI PUO' ISCRIVERSI FACOLTATIVAMENTE:

Enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Enti e imprese produttori iniziali di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI da attività agricole ed agroindustriali
che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta

Enti e imprese produttori iniziali di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI da attività di pesca ed acquacoltura 
che indipendentemente dal numero di dipendenti, siano iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta

Produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI

Trasportatori professionali di rifiuti speciali NON PERICOLOSI

Trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali NON PERICOLOSI

Trasportatori in conto proprio di rifiuti speciali PERICOLOSI non iscritti in categoria 5

Trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla REGIONE CAMPANIA

Gestori di rifiuti NON PERICOLOSI

Nuovi produttori di rifiuti NON PERICOLOSI derivanti da attività di trattamento di rifiuti NON PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti non pericolosi diversi da quelli trattati, per natura o composizione.

Operativita’ di Sistri per i soggetti obbligati
Gli elementi che permettono a Sistri di funzionare sono:
Un dispositivo elettronico usb per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, data in dotazione a tutti i soggetti obbligati (produttori, trasportatori, impianti ed intermediari);
Un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, definito black box, con la funzione di monitorare attraverso gps il percorso effettuato dal veicolo.

Sanzioni

Con l’entrata in vigore dell’ultimo correttivo “DLgs 205- Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo” prevede un’ inasprimento delle pene:

  • Secondo l’Art 36/205 comma 1 i soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al Sistri sono puniti con una sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2500.00 a € 15.500.00; in caso di rifiuti pericolosi la sanzione è da € 15.000.00 a € 93.000.00;
  • Secondo l’Art 36/205 comma 5 i soggetti che si rendono inadempienti a tali obblighi sono puniti con una sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2.600.00 a € 15.500.00; in caso di rifiuti pericolosi da € 15.500.00 a € 93.000.00;
  • Secondo l’ Art. 34/205 relativo a chi abbandona o deposita  in modo incontrollato i propri rifiuti è punito con  la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 300.00 a € 3.000.00 relativo ai rifiuti non pericolosi e aumentata fino al doppio per i rifiuti pericolosi(rif D.Lgs 152 Art 255 comma1);
  • Secondo l’ Art 35/205 comma 1 lett a); comma 2  relativo a chi non effettui comunicazione Mud, omette ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico e chi non ha aderito al SiStri, è punito con la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2.500.00 a € 15.000.00; per chi produce rifiuti pericolosi la sanzione viene aumentata da € 15.000.00 a € 93.000.00 (rif. D.Lgs 152 Art 258 comma 1-2);
  • ART. 35/205 comma 2 lett c) relativo a chi effettua il trasporto dei  propri rifiuti non pericolosi senza formulario e non aderiscono su base volontaria al SiStri si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 1.600.00 a € 9.300.00 (rif. D.Lgs 152 Art 258 comma 4);

DM 17 Dicembre 2009 entrata in vigole il 15 gennaio 2010, "Legge SISTRI"