ll RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Il RENTRI rappresenta un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese.
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L’accesso all’area Operatori sarà attivato a partire dal 15 dicembre 2024
L’accesso all’area è riservato alle imprese, agli enti ed altri soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e a coloro che intendano volontariamente aderirvi.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022 sono:
Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
I soggetti, sopra individuati, accedono all’area Operatori per iscriversi al RENTRI con le tempistiche stabilite dal regolamento di funzionamento del RENTRI.
Gli operatori iscritti, che NON dispongono di un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, accedendo all’area, possono utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI per:
Invece gli operatori iscritti, che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI ma NON dispongono di soluzioni autonome di firma remota, accedendo all’area, possono scaricare il certificato emesso dal RENTRI di tipo sigillo elettronico per l’applicazione della firma digitale in modalità remota al fine di trasmettere i dati al RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l’interoperabilità applicativa da e verso le P.A.
Infine, tutti gli operatori iscritti, compresi quelli che si avvalgono di un soggetto delegato di cui all’art. 18 del Regolamento, accedendo a questa area possono:
L’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione
Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l’impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall’impresa o dall’ente o dall’organizzazione tramite apposita procedura.
D.Lgs. 3/4/2006, n. 152
L’art. 188-bis del D. Lgs 152/2006, nell’attuale formulazione, aggiornata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 213/2022 dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212.
Lo stesso articolo, al comma 3 bis, individua i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI e stabilisce che l’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.
Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n.213, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2023.
Il provvedimento modifica la parte IV del D.lgs. 152/2006, con riferimento al Titolo I (gestione dei rifiuti), al titolo II (gestione degli imballaggi), al titolo III (gestione di particolari tipologie di rifiuti) e all’Allegato D (elenco dei rifiuti).
In particolare, le modifiche all’art. 188 bis del D.lgs. 152 del 2006 per quanto concerne il sistema di tracciabilità dei rifiuti confermano che la gestione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è affidata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che opera con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali. Viene inoltre stabilito che agli oneri di funzionamento del RENTRI si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo da versare al momento dell’iscrizione e, successivamente, annualmente.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI.
Il regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e da tale data decorrono le scadenze per l’iscrizione al RENTRI.
Il regolamento disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
a) i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
Il regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006 è stato adottato con D.M. 4 aprile 2023, n.59, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2023;
L’articolo 13 del citato regolamento stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonchè delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale;
Alcune disposizioni contenute nel citato regolamento recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all’entrata in vigore degli adempimenti previsti;
Il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.
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