È stato definitivamente approvato il disegno di legge di riforma costituzionale, atto a modificare l’art 9 e il 41, in materia di tutela dell’ambiente e degli animali. ECS vuole fare chiarezza su questa riforma.
Come si compone il DDL
Grazie a tale disegno di legge, “la tutela dell’ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi” entra a far parte della Carta costituzionale. Esso costa di 3 articoli: una modifica all’art. 9, attraverso l’aggiunta di un comma; una modifica dell’art. 41 e l’aggiunta di un articolo che introduce la clausola di tutela degli animali.
Modifica articolo 9
In particolare, la legge modifica l’articolo 9, introducendo un terzo comma in base al quale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
Art 41- Qualsiasi attività non deve ledere l’ambiente
Viene poi modificato l’articolo 41 della Costituzione che regola l’esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
La tutela degli animali
È la prima volta nella storia che l’interesse verso gli animali, le biodiversità, viene menzionato all’interno della Costituzione. Grazie a un’ulteriore modifica dell’articolo 9, viene inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. Sarà il legislatore a definirne le forme e le modalità di tutela. Questa novità segue l’art 13 del Trattato sul, Funzionamento dell’UE, secondo cui gli stati Membri, dal momento che gli animali sono esseri senzienti, devono porre attenzione alle loro necessità. Viene così riconosciuta la dignità degli animali.
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